Art. 9.

      1. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1977, n. 903,» sono inserite le

 

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seguenti: «nonché dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,».